Abrogazione della costituzione imperiale del 1849 e linee fondamentali della nuova organizzazione statale
Il rapporto sintetizza le patenti imperiali di San Silvestro del 1851, con cui la costituzione del 1849 e i diritti politici dei cittadini vengono formalmente abrogati. Contestualmente vengono delineate le linee guida di una riorganizzazione statale neoassolutista, comprensiva della riforma di amministrazione, giustizia e ordinamento comunale, pur confermando l'abolizione degli oneri feudali.
Trascrizione completa
Cronaca del giorno.
Bolzano, 4 gennaio. La „Wiener Zeitung“ del 1° gennaio pubblica due patenti imperiali che rivestono una grande importanza per l'assetto della nostra vita statale. Non potendone riportare il testo integrale per ragioni di spazio, ne forniamo qui un estratto.
La prima patente dichiara decaduta la costituzione imperiale del 4 marzo 1849, privandola di efficacia giuridica. Vengono confermate l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, l'abolizione del vincolo di sudditanza e dei relativi oneri fondiari. Le istituzioni rispondenti ai bisogni delle diverse parti dell'Impero saranno istituite mediante apposite leggi organiche, i cui principi fondamentali vengono stabiliti fin d'ora.
La seconda patente dichiara decaduti i diritti politici concessi con la patente del 4 marzo 1849; tuttavia, le Chiese e le società religiose già riconosciute dovranno essere tutelate nel diritto al pubblico esercizio del culto, nell'amministrazione autonoma dei propri affari e nel possesso dei propri istituti e fondazioni.
Un rescritto di gabinetto di Sua Maestà del 31 dicembre 1851 comunica al principe Schwarzenberg i suddetti principi fondamentali dei nuovi ordinamenti organici, con l'istruzione di farne curare senza indugio l'esecuzione da parte dei ministeri competenti. – Tali principi fondamentali sono essenzialmente i seguenti:
1. L'Impero rimane indivisibile nelle sue attuali componenti in quanto monarchia ereditaria imperiale austriaca.
2. Le province dovranno essere designate solo in via generale come „terre della Corona“, mantenendo per il resto ciascuna il proprio specifico titolo.
3. L'estensione delle terre della Corona deve essere mantenuta in generale.
4. In ogni provincia dovranno essere istituiti uffici distrettuali nei quali troveranno unificazione i diversi rami dell'amministrazione.
5. Al di sopra degli uffici distrettuali saranno istituite autorità circondariali per gli affari amministrativi.
6. Al di sopra delle autorità circondariali si collocano le luogotenenze e il capo della provincia.
7. L'attuale suddivisione comunale viene mantenuta, senza escludere la facoltà di una fusione tra più comuni.
8. Nell'organizzazione dei comuni si dovrà mantenere la distinzione tra comuni rurali e cittadini.
9. I beni fondiari un tempo signorili possono essere scorporati dai comuni rurali e subordinati direttamente agli uffici distrettuali.
10. I capi comunali sono soggetti alla conferma e, a seconda delle circostanze, anche alla nomina da parte del governo.
11. L'elezione degli stessi e delle rappresentanze comunali rimane di competenza del comune.
12. I titoli dei capi e delle rappresentanze dovranno essere mantenuti secondo le precedenti consuetudini territoriali.
13. La sfera d'azione del comune riguarda principalmente gli affari comunali; essi dovranno tuttavia prestare collaborazione alle autorità principesche territoriali anche negli affari pubblici. Gli atti e le deliberazioni più importanti dei comuni sono soggetti alla ratifica delle autorità.
14. La pubblicità delle sedute comunali deve essere soppressa.
15. Di norma i comuni sono subordinati direttamente agli uffici distrettuali; in via eccezionale anche alle autorità circondariali o alle luogotenenze.
16. In conformità a tali principi saranno redatti ordinamenti comunali specifici per ogni provincia, garantendo agli interessi prevalenti, vale a dire alla proprietà terriera e alle attività produttive, una decisa preponderanza.
17. L'ufficio giudiziario viene esercitato in tutto l'Impero in nome dell'Imperatore.
18. I magistrati sono indipendenti nell'esercizio del loro ufficio giudiziario, ma per il resto devono essere trattati come gli altri funzionari statali.
19. In linea generale, nelle prime istanze l'amministrazione viene unificata con la giustizia; fanno eccezione unicamente le prime istanze nel Regno Lombardo-Veneto e i tribunali collegiali giudiziari; nelle istanze superiori deve essere mantenuta la separazione di entrambi i rami di servizio.
20. Tanto nelle cause civili contenziose e non contenziose quanto nelle cause penali devono esistere tre gradi di giudizio.
21. Le istanze puramente giurisdizionali e quelle che operano congiuntamente all'amministrazione politica come uffici distrettuali dovranno trattare gli affari civili entro limiti da stabilire, e in materia penale le contravvenzioni e alcuni delitti minori; dovranno inoltre prestare ausilio ai tribunali penali.
22. In circoscrizioni adeguate saranno istituiti tribunali collegiali di prima istanza competenti per i crimini e alcuni delitti minori, nonché per il contenzioso civile per quanto non competa agli uffici distrettuali.
23. I tribunali superiori di giustizia formeranno la seconda istanza, e
24. La corte suprema di giustizia formerà la terza istanza.
25. Presso gli uffici distrettuali il procedimento inquisitorio si svolge nella forma più semplice possibile.
26. Nelle cause penali attribuite ai tribunali collegiali vigono il principio accusatorio, la nomina di un difensore e l'oralità nel dibattimento finale.
27. La pubblicità delle udienze è esclusa; solo l'imputato, con l'autorizzazione del presidente, e quest'ultimo possono ammettere uditori fino a un numero determinato.
28. La sfera d'azione della procura di Stato è limitata al processo penale.
29. I tribunali dei giurati devono essere eliminati.
30. Le sentenze vengono pronunciate unicamente da giudici esaminati.
Le formule di giudizio in materia penale sono: colpevole - non colpevole - proscioglimento dall'accusa.
31. La procedura in seconda e terza istanza è unicamente scritta.
32. Disposizioni più dettagliate sull'operato dei tribunali saranno contenute in leggi speciali.
33. Il codice civile e la legge penale saranno introdotti con poche modifiche in tutte le terre della Corona.
34. Nelle terre della Corona saranno emanati statuti specifici sulla nobiltà cetuale ed ereditaria provvista di una determinata proprietà fondiaria, concedendo a quest'ultima ogni agevolazione per la costituzione di fedecommessi.
35. Alle autorità circondariali e alle luogotenenze saranno affiancati comitati consultivi composti dalla nobiltà ereditaria possidente, dalla grande e piccola proprietà fondiaria e dall'industria. L'oggetto e l'ambito della loro attività saranno determinati in modo specifico.
36. Presso gli uffici distrettuali dovranno tenersi di quando in quando riunioni dei capi comunali per le loro questioni.
Anche in questo mese
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Citazione e condivisione
"Abrogazione della costituzione imperiale del 1849 e linee fondamentali della nuova organizzazione statale." Bozner Zeitung, 7 Gennaio 1852. https://digital.tessmann.it/tessmannDigital/Zeitungsarchiv/Seite/Zeitung/2/1/07.01.1852/20171/2. https://www.meran-archive.com/it/artikel/1852-01-07-aufhebung-der-reichsverfassung-von-1849-und-grundzuege-der-neuen-staatsorganisat